Page 37 - Impiantistica Industriale - Novembre-Dicembre 2016
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dante, lo spedizioniere decideva di esercitare il dirit-  tela e discredito commerciale. Inoltre, la mandante
                                  to di ritenzione su alcuni container contenenti merci   sporgeva querela ex art. 392 codice penale per
                                  di proprietà di terzi oggetto di una delle pratiche di   “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violen-
                                  trasporto affidategli, ritenendo che, sebbene i cre-  za sulle cose” nei confronti dello spedizioniere, che
                                  diti fossero scaturenti da trasporti precedenti, essi   rischiava così di essere assoggettato alla conse-
                                  fossero comunque riconducibili allo stesso rappor-  guente sanzione penale, nella specie contenuta in
                                  to commerciale. L’azienda mandante contestava   una multa di modico valore. Il procedimento pe-
                                  che i container oggetto di ritenzione fossero ricon-  nale veniva archiviato perché il Pubblico Ministero
                                  ducibili in parte  a fatture non ancora  scadute, in   riteneva saggiamente trattarsi di questione avente
                                  parte a fatture successivamente pagate e, comun-  rilievo esclusivamente civilistico.
                                  que, relative a precedenti spedizioni. Pagati parte   Laddove, però, lo  spedizioniere avesse  per-
                                  dei crediti vantati dallo spedizioniere e ottenuta la   seguito sino in fondo la tutela apparentemen-
                                  riconsegna delle merci alle legittime destinatarie,   te concessagli dalla legge e avesse proceduto
                                  la mandante promuoveva  azione civile contro lo   alla vendita delle merci affidategli, i risvolti penali
                                  spedizioniere per illegittimo esercizio del diritto di   avrebbero potuto essere per lui ben più pesanti,
                                  ritenzione, adducendo che la ritardata consegna   posto che la fattispecie avrebbe potuto configu-
                                  dei contenitori alle destinatarie aveva comportato   rare l’ipotesi di reato di appropriazione indebita,
                                  l’interruzione dei rapporti commerciali con le mede-  punibile ai sensi dell’art. 646 codice penale con
                                  sime e chiedendo la condanna dello spedizioniere   una multa assai più salata e, soprattutto, con la
                                  al risarcimento di ingenti danni da perdita di clien-  reclusione sino a tre anni.




                                  Enrico Salvatico



                                  Avvocato dal 1996, svolge attività di consulenza e   e P&I Clubs in inchieste amministrative relative a
                                  assistenza giudiziaria nei settori del trasporto marit-  importanti sinistri marittimi comportanti perdita di
                                  timo e intermodale, diritto commerciale, diritto delle   vite umane, danni al carico e inquinamento marino
                                  assicurazioni, compravendita di navi, turismo e tra-  e nelle relative controversie.
                                  sporto passeggeri.                       Assiste armatori e noleggiatori in dispute relative a
                                  Ampia e profonda esperienza nel settore delle spe-  charter parties. È stato arbitro in controversie di di-
                                  dizioni internazionali di “Project Cargo” relative a   ritto marittimo e commerciale e relatore a numerosi
                                  contratti EPC (Engineering Procurement Construc-  convegni e seminari.
                                  tion). Rappresenta e assiste compagnie armatoriali   È autore di varie pubblicazioni.



                     The “lien” on the goods as a safeguard of the freight
                     forwarder’s claims


                     One of the main instruments for safeguarding the freight forwarder’s claims is the “lien” on the goods, which is
                     a special guarantee provided by the Italian Civil Code that allows the creditor to withhold one or more goods
                     handled for shipment. The lien is granted not only in favour of the freight forwarder but also of a wider category of
                     subjects (carrier, agent, depositary etc.).
                     The freight forwarder, subject to certain conditions, may refuse to release the goods until satisfaction of its credits
                     and shall have the right to sell the goods even in prejudice of third parties’ rights (including ownership) over them.
                     First, the freight forwarder may exercise such right only
                     •  where there is connection between the goods and the credit, i.e. the claim refers to freight and/or other
                       handling costs accrued in relation to the specific goods;
                     •  if the goods are still in its possession.

                     In practice, it might be not easy to satisfy (or, better saying, give proper evidence of) such conditions; for instance,
                     because it is arguable whether the claim actually arises from the handling of the withheld goods rather than to
                     previous shipments, or because the freight forwarded exercises the control over the goods through other subjects.
                     Therefore, the freight forwarder should be prudent in enforcing the lien in order to avoid the unpleasant situation
                     where it might be charged with embezzling and subject to criminal proceedings and/or sued before the civil court
                     for damages.



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