Page 60 - Impiantistica Italiana
P. 60

NORMATIVA










































                                                                      Tali clausole, però, devono essere compatibili con
                                                                      la legge applicabile. Ad esempio, nel Diritto italiano,
                                                                      una limitazione di responsabilità per dolo o colpa
                                                                      grave sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1229 c.c. Inol-
                                                                      tre, potrebbero non essere opponibili a terzi dan-
                                                                      neggiati dal difetto del prodotto.
                                                                          La disciplina di ‘fit for purpose’
                                                                          e ‘defects liability’ nei contratti
                                                                     “di impiantistica è
                                                                          complessa e varia a seconda
                                                                          delle normative applicabili
                                                                          e delle prassi contrattuali,
                                                                          che le parti devono valutare
                                                                          con attenzione per trovare un
                                                                          equilibrio tra obblighi, garanzie
                            exclusively those set forth in this Contract”.
                            Un esempio di limitazione più specifica sulla re-  e limitazioni di responsabilità
                            sponsabilità per vizi è contenuto nelle condizioni   per ridurre possibili contenziosi
                            Orgalim SI 14:
                            “Save as stipulated in Clauses 55-70, the Contrac-
                            tor shall not be liable for defects. This applies to
                            any loss the defect may cause, including loss of
                            production, loss of profit and other indirect loss”.  Conclusioni
                            Questa formulazione riduce significativamente la   La disciplina di “fit for purpose” e “defects liability”
                            responsabilità del fornitore, che sarà tenuto solo   nei contratti di impiantistica è complessa e varia a
                            alla riparazione o sostituzione nei termini previsti.   seconda delle normative applicabili e delle prassi
                            In alcuni casi eccezionali (se previsto dal contrat-  contrattuali. Le parti devono valutare con attenzio-
                            to), potrebbe essere riconosciuto uno sconto sul   ne clausole che possono influenzare responsabilità
                            prezzo o, in caso di mancata riparazione, la risolu-  e rischi, trovando un equilibrio tra obblighi, garan-
                            zione del contratto con un risarcimento limitato (per   zie e limitazioni di responsabilità per ridurre possibili
                            esempio, 15% del prezzo contrattuale).    contenziosi.




       56  Impiantistica Italiana - Marzo-Aprile 2025
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65