Page 60 - Impiantistica Italiana
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NORMATIVA
Tali clausole, però, devono essere compatibili con
la legge applicabile. Ad esempio, nel Diritto italiano,
una limitazione di responsabilità per dolo o colpa
grave sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1229 c.c. Inol-
tre, potrebbero non essere opponibili a terzi dan-
neggiati dal difetto del prodotto.
La disciplina di ‘fit for purpose’
e ‘defects liability’ nei contratti
“di impiantistica è
complessa e varia a seconda
delle normative applicabili
e delle prassi contrattuali,
che le parti devono valutare
con attenzione per trovare un
equilibrio tra obblighi, garanzie
exclusively those set forth in this Contract”.
Un esempio di limitazione più specifica sulla re- e limitazioni di responsabilità
sponsabilità per vizi è contenuto nelle condizioni per ridurre possibili contenziosi
Orgalim SI 14:
“Save as stipulated in Clauses 55-70, the Contrac-
tor shall not be liable for defects. This applies to
any loss the defect may cause, including loss of
production, loss of profit and other indirect loss”. Conclusioni
Questa formulazione riduce significativamente la La disciplina di “fit for purpose” e “defects liability”
responsabilità del fornitore, che sarà tenuto solo nei contratti di impiantistica è complessa e varia a
alla riparazione o sostituzione nei termini previsti. seconda delle normative applicabili e delle prassi
In alcuni casi eccezionali (se previsto dal contrat- contrattuali. Le parti devono valutare con attenzio-
to), potrebbe essere riconosciuto uno sconto sul ne clausole che possono influenzare responsabilità
prezzo o, in caso di mancata riparazione, la risolu- e rischi, trovando un equilibrio tra obblighi, garan-
zione del contratto con un risarcimento limitato (per zie e limitazioni di responsabilità per ridurre possibili
esempio, 15% del prezzo contrattuale). contenziosi.
56 Impiantistica Italiana - Marzo-Aprile 2025