Page 46 - Impiantistica industriale
P. 46
NORMATIVA
soltanto in via indiretta, ossia quale causa di allu- ti sul mercato italiano, dove il terremoto è definito
vioni, inondazioni e allagamenti. come “sommovimento brusco e repentino della
Nessuna polizza prevede la copertura per “eson- crosta terrestre dovuto a cause endogene”, e vie-
dazione”, evento catastrofale previsto invece dalla ne precisato che “le scosse registrate nelle 72 ore
legge. successive al primo evento che ha dato luogo a
Particolarmente problematico sembra l’inquadra- sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un mede-
mento del rischio “frana” e delle conseguenze che simo episodio tellurico ed i relativi danni sono con-
possono derivarne da un movimento franoso. siderati pertanto singolo sinistro”.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che nella relazione La maggior parte delle polizze non contiene alcuna
di accompagnamento al DM si indicava l’intendi- indicazione circa la magnitudo minima del sisma
mento di escludere la co- oltre la quale scatta la copertura; alcune indicano
pertura nel caso che una una soglia minima sulla scala Richter (MI), come
Il programma si concentra frana o un sisma determi- certificata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia (INGV): quattro polizze la fissano al 3.5°,
nino un’ “alluvione, inon-
su tre componenti principali: dazione ed allagamento”, due al 4.0°, e una al 5.0°.
“flange, bulloni e guarnizioni, mentre vanno al contrario In alcuni casi inoltre è precisato che la garanzia vie-
ricomprese nell’obbligo le
ne prestata “purché l’immobile si trovi in un’area
trattando i giunti flangiati con frane causate da eventi individuata tra quelle interessate dal terremoto nei
la stessa cura riservata ai giunti sismici, alluvione, inonda- provvedimenti assunti dalle Autorità competenti”;
saldati, con la partecipazione di zione e allagamento. questa è l’impostazione seguita nello schema di
Si tratta di una distinzione
decreto.
varie figure professionali la cui logica va chiarita, e
formulata in termini mol-
to più definiti rispetto alle L’obbligo a contrarre polizze
bozze di DM che sono in capo alle Compagnie
state diffuse finora.
E’ inoltre escluso (nella definizione del DM) il “movi- L’applicazione dell’obbligo a contrarre polizze è
mento, scivolamento o distacco graduale di roccia, circoscritta alle compagnie, italiane ed estere, già
detrito o terra”, con una distinzione rispetto al di- abilitate in Italia all’esercizio del Ramo danni n. 8
stacco “rapido” (che invece rientra nell’obbligo as- “Incendi ed elementi naturali” e iscritte agli albi ed
sicurativo); ancora una volta è una distinzione non elenchi tenuti dall’IVASS.
chiara e che sicuramente porterebbe (laddove con- Possono offrire la copertura assumendo diretta-
fermata nel testo finale) a difficoltà di accertamento mente l’intero rischio, oppure in coassicurazione, o
e valutazione nel caso concreto. in forma consortile.
Quanto ai danni da terremoto, la definizione del DM In caso di inadempimento dell’obbligo, è prevista
ricalca quella presente in tutte le polizze esisten- una sanzione compresa tra 100mila e 500mila
euro.
Va evidenziato tuttavia che l’obbligo non è asso-
luto, poiché va rapportato all’effettiva capacità as-
suntiva e ai relativi requisiti di solvibilità. Si prevede
dunque un meccanismo di valutazione periodica di
compatibilità dei rischi assunti con il limite di tolle-
ranza esistente.
Il decreto attuativo da emanare
dovrà specificare l’ambito di
“applicazione, per esempio,
riguardo alla responsabilità
per i beni in leasing e al
coordinamento con le coperture
assicurative esistenti
Contenuto della polizza
ed esclusioni
Si è prevista l’esclusione dalla copertura assicura-
tiva per i beni immobili “gravati da abuso edilizio o
costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ov-
vero gravati da abuso sorto successivamente alla
42 Impiantistica Italiana - Gennaio-Febbraio 2025