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Misure restrittive rimanenti
nei confronti dell’Iran
Implementation day
Il 16 gennaio scorso (Implementation Day) è entrato in vigore il Regolamento n. 1861/2015
(approvato dalla UE il 18 ottobre 2015) che abroga alcune misure restrittive precedenti, fra
le quali quelle relative a:
• attrezzature e tecnologie per la prospezione, produzione e raffinazione di idrocarburi
nonché per l’industria petrolchimica;
• investimenti nei settori petroliferi, gasiero petrolchimico nonché ai servizi connessi.
Sanzioni che restano in vigore
Per l’Unione Europea rimangono in vigore alcune restrizioni all’esportazione di determinati
beni in Iran. Dovrà essere preventivamente autorizzata (per l’Italia dal Ministero dello Svilup-
po Economico – Commercio con l’Estero):
• l’esportazione di beni riportati nell’elenco del Gruppo dei Fornitori Nucleari;
• l’esportazione dei beni dual use (ovvero beni che possono avere un uso sia civile, sia
militare) secondo l’ordinaria procedura applicabile all’esportazione di beni a duplice uso
fuori dall’UE (Regolamento n. 428/2009);
• l’esportazione dei beni che, seppur non compresi tra i beni dual use, si ritengono a ri-
schio di proliferazione nucleare (beni definiti “quasi duali”);
• l’esportazione di grafite e acciai speciali;
• l’esportazione di software per integrare i processi industriali legati ai beni soggetti a
restrizione.
Rimane vietata l’esportazione di prodotti nell’elenco comune delle attrezzature militari, di
beni riportati nell’elenco del regime di non proliferazione missilistico e di beni che possono
essere utilizzati per la repressione interna e per il controllo delle telecomunicazioni.
Attività permesse
Considerato quanto premesso in merito al mantenimento di alcune restrizioni e alla neces-
sità di autorizzazione preventiva per lo svolgimento di talune attività, si può concludere che
per una società europea è possibile:
• avviare investimenti nel settore oil&gas e petrolchimico in Iran;
• avviare relazioni con la società petrolifera di Stato iraniana NIOC. Infatti, con l’Implemen-
tation Day, NIOC è stata cancellata dalla lista UE delle entità soggette ad asset freeze e
con le quali è vietato eseguire transazioni. La società è stata anche eliminata dalla lista
SDN USA (anche se i suoi beni negli USA restano congelati). Pertanto, una società euro-
pea non potrà incorrere in sanzioni “secondarie” statunitensi in ragione dell’esecuzione
di eventuali transazioni con essa;
• importare ed esportare con l’Iran o commerciare gas, greggio, prodotti petroliferi, raffi-
nati e petrolchimici iraniani;
• assicurare o riassicurare attività nel settore energetico iraniano;
• eseguire transazioni attraverso le banche iraniane eliminate dalle black list. Mentre ciò
sarà impedito con quelle che restano “listate” (tra queste: Bank Sepah, Bank Saderat,
Bank Ansar e Bank Mehr). Non sarà possibile eseguire transazioni finanziarie attraverso
tali banche neppure nel caso in cui si tratti dell’intermediario finanziario di una eventuale
controparte commerciale iraniana non “listata”;
• trasferire fondi dall’Unione Europea all’Iran purché non vengano utilizzati istituti finan-
ziari “listati” e i fondi non siano indirizzati, direttamente o indirettamente, a soggetti
“listati”.
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