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contrattualistica



            Il ruolo dello “shipper”



            nel trasporto marittimo


















            Obblighi e responsabilità.
            Le problematiche e la corretta
            identificazione. Che cosa stabilisce
            la Convenzione Solas del 1974.
            La cooperazione e i rapporti
            con il vettore





            Avv. Marco Lenti, Studio Legale Mordiglia  Una definizione si trova nella regola VI/2 della
                                                      Convenzione Solas del 1974, come emendata
                                                      dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21.11.2014
                       i regola gli operatori affrontano il   relativa alla verifica del peso dei contenitori (VGM”)
                       problema di quali siano gli obblighi   secondo cui lo “shipper” è “a legal entity or person
                       e le responsabilità del vettore   named on the bill of lading … as shipper and/or
                       marittimo, specie nelle ipotesi in cui   who (or in whose name or on whose behalf) a
                       si verifichino perdite o avarie della   contract of carriage has been concluded”.
           Dmerce trasportata, ovvero ritardi e
            sviamenti.                                    Lo “shipper” è identificato
            Al contrario, è più raro approfondire quali siano gli
            obblighi che si assume lo “shipper” verso il vettore,   con il mittente/speditore,
            e a quali responsabilità egli possa andare incontro. “ovvero colui che stipula
            Senza pretesa di esaustività si intende qui di   con il vettore il contratto di
            seguito offrire una carrellata circa le principali
            obbligazioni dello “shipper” e le problematiche   trasporto rappresentato dalla
            ad esse connesse, prima tra tutte la sua corretta   polizza di carico
            identificazione.

            L’identificazione                         Nella Convenzione Solas, dunque, si dà una
                                                      definizione ampia di “shipper” come di colui
            dello “shipper”                           che risulta tale nella polizza di carico, ovvero del
                                                      soggetto che stipula (o nell’interesse del quale è
            Una delle problematiche tipiche del trasporto   stipulato) il contratto di trasporto.
            marittimo riguarda la corretta identificazione   Nelle condizioni generali a tergo delle polizze di
            dello “shipper”. L’ordinamento non contiene una   carico  dei principali  vettori  di linea,  lo  “shipper”
            definizione univoca del concetto di “shipper”, che   è compreso nella più generale definizione  di
            quindi si può ricavare dalla prassi, ovvero da fonti   “merchant” secondo cui “merchant includes the
            più frammentate.                          Shipper, Holder, Consignee, Receiver of the Goods,
            Di regola lo “shipper” è identificato con il mittente/  any person owing or entitled to the possession of
            speditore, ovvero colui che stipula con il vettore il   the Goods or of the bill of lading and anyone acting
            contratto di trasporto rappresentato dalla polizza   on behalf of such Person”.
            di carico.                                Lo “shipper”, quale mittente, non coincide con lo
            Può coincidere con il proprietario della merce, con   “spedizioniere” che nell’ordinamento italiano (art.
            il venditore o con il caricatore.         1737 c.c.) è il mandatario che “assume l’obbligo



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