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contrattualistica
Il ruolo dello “shipper”
nel trasporto marittimo
Obblighi e responsabilità.
Le problematiche e la corretta
identificazione. Che cosa stabilisce
la Convenzione Solas del 1974.
La cooperazione e i rapporti
con il vettore
Avv. Marco Lenti, Studio Legale Mordiglia Una definizione si trova nella regola VI/2 della
Convenzione Solas del 1974, come emendata
dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21.11.2014
i regola gli operatori affrontano il relativa alla verifica del peso dei contenitori (VGM”)
problema di quali siano gli obblighi secondo cui lo “shipper” è “a legal entity or person
e le responsabilità del vettore named on the bill of lading … as shipper and/or
marittimo, specie nelle ipotesi in cui who (or in whose name or on whose behalf) a
si verifichino perdite o avarie della contract of carriage has been concluded”.
Dmerce trasportata, ovvero ritardi e
sviamenti. Lo “shipper” è identificato
Al contrario, è più raro approfondire quali siano gli
obblighi che si assume lo “shipper” verso il vettore, con il mittente/speditore,
e a quali responsabilità egli possa andare incontro. “ovvero colui che stipula
Senza pretesa di esaustività si intende qui di con il vettore il contratto di
seguito offrire una carrellata circa le principali
obbligazioni dello “shipper” e le problematiche trasporto rappresentato dalla
ad esse connesse, prima tra tutte la sua corretta polizza di carico
identificazione.
L’identificazione Nella Convenzione Solas, dunque, si dà una
definizione ampia di “shipper” come di colui
dello “shipper” che risulta tale nella polizza di carico, ovvero del
soggetto che stipula (o nell’interesse del quale è
Una delle problematiche tipiche del trasporto stipulato) il contratto di trasporto.
marittimo riguarda la corretta identificazione Nelle condizioni generali a tergo delle polizze di
dello “shipper”. L’ordinamento non contiene una carico dei principali vettori di linea, lo “shipper”
definizione univoca del concetto di “shipper”, che è compreso nella più generale definizione di
quindi si può ricavare dalla prassi, ovvero da fonti “merchant” secondo cui “merchant includes the
più frammentate. Shipper, Holder, Consignee, Receiver of the Goods,
Di regola lo “shipper” è identificato con il mittente/ any person owing or entitled to the possession of
speditore, ovvero colui che stipula con il vettore il the Goods or of the bill of lading and anyone acting
contratto di trasporto rappresentato dalla polizza on behalf of such Person”.
di carico. Lo “shipper”, quale mittente, non coincide con lo
Può coincidere con il proprietario della merce, con “spedizioniere” che nell’ordinamento italiano (art.
il venditore o con il caricatore. 1737 c.c.) è il mandatario che “assume l’obbligo
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