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Con specifico riferimento al peso, occorre poi   rappresentante, costituisce uno dei c.d. pericoli
            tener presente che, a partire dall’1.7.2016, è   eccettuati che consentono al vettore marittimo
            obbligo dello “shipper” procedere alla pesatura dei   l’esonero dalla responsabilità vettoriale;
            containers destinati all’esportazione. Tale obbligo   Lo “shipper” risponda dei danni causati al vettore
            è disciplinato dalla regola VI/2 della Convenzione   per effetto della cattivo imballaggio/rizzaggio della
            Solas 74, come emendata dalla risoluzione MSC.   merce all’interno del contenitore.
            380(94) del 21.11.2014, e ha lo scopo di garantire
            la  sicurezza  delle  navi,  del  personale  navigante,   Tra gli obblighi dello “shipper”
            del carico e più in generale la sicurezza della
            navigazione.                                  vi è quello di preparare
            In sostanza, lo “shipper” è tenuto a pesare il “adeguatamente la merce per
            contenitore secondo modalità disciplinate nelle   il trasporto. I danni alle merci
            linee guida fornite dall’IMO, recepite in Italia
            con Decreto Dirigenziale 447/2016 del MIT, e a   occorsi durante il trasporto e
            trasmettere al vettore il certificato di pesatura “VGM   derivanti dal cattivo imballaggio
            – Verified Gross Mass”.
            I containers privi di VGM non possono essere   rimangono a suo carico
            imbarcati, e il certificato VGM deve essere
            conservato per almeno tre mesi successivi allo
            sbarco.                                   Cooperazione nelle operazioni
                                                      di caricazione
            Preparazione della merce                  Infine,  tra  gli  obblighi  dello  “shipper”  vi  è  quello
            per il trasporto                          di cooperazione con il vettore nelle operazioni di
                                                      caricazione.
            Tra gli obblighi dello “shipper” vi è quello di   Nei trasporti di merci su polizza di carico, tale
            preparare adeguatamente la merce per il trasporto,   obbligo di cooperazione si estrinseca nella
            che comporta il corretto imballaggio e stivaggio   presentazione della merce in tempo utile per la
            della stessa nel container.               caricazione sulla nave.
            La non corretta preparazione della merce per la   Nei trasporti regolati da “voyage charter party”,
            spedizione comporta che:                  ovvero di noleggio a viaggio ove il rischio di
            Il vettore non risponda dei danni alla merce occorsi   maggior durata del viaggio è a carico del vettore, lo
            durante il trasporto. Infatti, secondo le disposizioni   “shipper/charterer” deve concludere le operazioni
            dell’Aja – Visby che regolano la responsabilità del   di caricazione e scaricazione entro un certo periodo
            vettore marittimo nei trasporti rappresentati da   di tempo pattuito (“stallie”), oltre il quale è tenuto a
            polizza di carico, l’atto o l’omissione del caricatore/  pagare un corrispettivo “controstallie” per tutta la
            proprietario della merce, ovvero del suo agente e/o   durata residua delle operazioni.                           ■



                                 Marco lenti

                                 Marco Lenti - Avvocato dal 2002, concentra la propria attività nei settori del diritto dei trasporti,
                                 internazionale, commerciale e doganale. Con particolare riguardo al diritto dei trasporti, ha sviluppato
                                 una notevole competenza sulla normativa riguardante il trasporto combinato e intermodale, la logistica,
                                 prestando assistenza a importanti operatori italiani stranieri.
                                 Membro attivo dell’AIJA (Association International des Jeunes Avocats), ove è stato Presidente della
                                 Commissione  di  diritto  dei  Trasporti,  e  dell’IBA  (International  Bar  Association),  è  relatore  in  numerosi
                                 convegni e seminari in Italia e all’estero. È anche autore di pubblicazioni su varie riviste del settore.


                     Shipper’s liabilities in maritime carriage



                     The “shipper” is usually identified with the person who enters into the contract of carriage with the carrier, and is
                     indicated as “shipper” in the bill of lading; he is liable for the payment of the freight, as well as of all the costs related to
                     the carriage until the goods are delivered to the consignee.
                     The shipper is held to prepare, package and stow the cargo within the container, and to provide the carrier with the
                     proper description of the goods: he is liable for any damage that the carrier may suffer as a consequence of a unfit
                     or insufficient package/stowage, and of an incomplete description of the goods, especially if they are classified as
                     “dangerous goods”.
                     Delays and costs may arise in case of uncollected container at the port of destination





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